CODICE DI CONDOTTA

PREMESSA

Di seguito sono elencate le principali norme di comportamento suddivise per interlocutore di riferimento e area significativa di gestione del business.

  1. INTERLOCUTORI ESTERNI

A.1 Soci e quotisti

A.1.1 Creazione di valore

Nell’ambito della Società la creazione di valore, che permette di remunerare il rischio imprenditoriale, è obiettivo primario, che viene perseguito attraverso una politica attenta a salvaguardare la solidità della Società, promuovendo nel contempo la competitività economica e il rispetto per l’ecosistema.

 

A.1.2 Regole di Corporate Governance

Nelle regole di corporate e governance sussistono principi che vietano di:

  • porre in essere qualsiasi comportamento volontario, da parte degli Amministratori di società, volto a cagionare una lesione all’integrità del patrimonio sociale;
  • compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti l’Assemblea dei soci, per ottenere l’irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente da quella che si sarebbe altrimenti prodotta;
  • effettuare alcun tipo di operazione societaria suscettibile di cagionare un danno ai creditori.

 

A.1.3 Trasparenza e accessibilità delle informazioni

La Società rende disponibili tutte le informazioni che permettono ai soci di operare scelte di investimento informate e consapevoli, garantendo la correttezza, la chiarezza e la parità di accesso all’informazione.

 

A.2 Partner

A.2.1 Onestà

La Taranto F.C. 1927 sviluppa relazioni di partnership con controparti di consolidata reputazione ed esperienza, impostando tali rapporti nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del presente Codice.

 

A.2.2 Trasparenza degli accordi

La Società promuove con i partner accordi trasparenti e collaborativi, valorizzando le sinergie e impegnandosi a non sfruttare situazioni di dipendenza o debolezza della controparte, dalla quale si aspetta un identico comportamento.

 

A.3 Istituti finanziari

La Società si impegna ad operare per assicurare ai fornitori di risorse e servizi finanziari il rispetto degli impegni presi, tutela la riservatezza del know-how professionale e richiede alla controparte la medesima correttezza nella gestione del rapporto.

 

A.4 Clienti

A.4.1 Qualità, performance e affidabilità

Il successo della Società si basa soprattutto sulla sua capacità di soddisfare le aspettative dei clienti, mantenendo elevati livelli di qualità, di performance e di affidabilità.

A questo fine, per la Società è prioritario identificare i bisogni dei clienti, utilizzando al meglio le risorse e le sinergie della Società e impegnandosi a dare riscontro a mantenere un dialogo aperto e franco.

 

A.4.2 Correttezza negoziale ed equità contrattuale

La Società imposta i contratti con i propri clienti in modo corretto, completo e trasparente, cercando di prevedere le circostanze che potrebbero influire significativamente sulla relazione instaurata.

Anche laddove si verificassero eventi o situazioni non previste, la Società rispetta le aspettative del cliente, eseguendo i contratti con equità, senza sfruttare eventuali condizioni di debolezza o ignoranza al sorgere di eventi imprevisti.

 

A.4.3 Correttezza negoziale ed equità contrattuale

La Società e le persone da essa incaricate di seguire una qualsiasi trattativa d’affari o richiesta non devono per nessuna ragione cercare di influenzare impropriamente le decisioni dei potenziali clienti.

Nel corso di una trattativa d’affari o richiesta non possono essere intraprese, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni:

  • sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe le parti;
  • compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i rappresentanti del cliente, a fare, o ad omettere di fare, qualcosa in violazione delle leggi dell’ordinamento cui essi appartengono, anche con la finalità di favorire o danneggiare una parte in un processo;
  • accondiscendere a qualsiasi indebita richiesta e/o condotta da parte dei rappresentanti del cliente.

 

A.4.4 Riservatezza delle informazioni

La Società si impegna a mantenere il totale riserbo su informazioni riservate riguardanti i propri clienti, sia in riferimento ad informazioni strategiche dell’azienda cliente sia a dati personali. Inoltre, assicura un uso di suddette informazioni solo per ragioni strettamente professionali e comunque in seguito ad autorizzazione scritta. Anche i clienti sono tenuti ad assicurare la riservatezza in riferimento a informazioni, documenti, dati personali, relativi alla Società e al suo personale.

 

A.4.5 Regalie e benefici

Viene fatto divieto assoluto di offrire/ricevere, direttamente o indirettamente, a/da clienti regalie e/o benefici (denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o altre utilità) tali da poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati al conseguimento di un vantaggio, anche non economico, ritenuto rilevante dalla consuetudine e dal convincimento comune, inteso anche come facilitazione, o garanzia del conseguimento, di prestazioni comunque dovute nelle attività d’impresa.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti solo se conformi alle regole aziendali.

 

A.5 Fornitori di beni e servizi

A.5.1 Onestà

La Società imposta i rapporti con i propri fornitori nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del presente Codice.

La Società si aspetta che i propri fornitori tengano un comportamento corretto, diligente e conforme alle disposizioni di legge, con particolare attenzione al rispetto delle normative e delle buone pratiche in materia di etica, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di rispetto dell’ambiente e tutela della proprietà intellettuale, dell’industria e del commercio.

La Taranto F.C. 1927, con l’obiettivo di incentivare/promuovere il rispetto di principi etici e la tutela della salute, della sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ambiente e della proprietà intellettuale, dell’industria e del commercio in tutta la catena di fornitura, incoraggia i propri fornitori ad applicare i medesimi criteri di selezione dei subfornitori.

 

A.5.2 Obiettiva valutazione

I fornitori hanno un ruolo fondamentale nel migliorare la competitività complessiva della Società. Pertanto, il processo di selezione si basa su valutazioni obiettive secondo principi di correttezza, economicità, qualità, innovazione, continuità ed eticità.

 

A.5.3 Correttezza negoziale ed equità contrattuale

La Società imposta i contratti con i propri fornitori in modo corretto, completo e trasparente, cercando di prevedere le circostanze che potrebbero influire significativamente sulla relazione instaurata.

Al sopraggiungere di eventi imprevisti, la Società si impegna a non sfruttare situazioni di dipendenza o debolezza della controparte e si aspetta dai fornitori un identico comportamento.

 

A.5.4 Riservatezza dell’informazione

La Società si impegna a mantenere il totale riserbo su informazioni riguardanti i propri fornitori e a utilizzare suddette informazioni solo per ragioni strettamente professionali e comunque in seguito ad autorizzazione scritta.

Peraltro, anche i fornitori sono tenuti ad assicurare la riservatezza in riferimento a informazioni, documenti e dati personali relativi alla Società e ai suoi Collaboratori.

 

A.5.5 Regalie e benefici

La Società vieta di ricevere/offrire regalie e/o benefici (denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o altre utilità) da parte di/a fornitori potenziali o effettivi, tali da determinare una condotta illecita o, comunque, tali da essere interpretati da un osservatore imparziale, come finalizzati al conseguimento di un vantaggio, anche non economico, ritenuto rilevante dalla consuetudine e dal convincimento comune, inteso anche come facilitazione, o garanzia del conseguimento, di prestazioni comunque dovute nelle attività d’impresa.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti solo se conformi alle regole aziendali.

Il compenso da corrispondere ai fornitori dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno essere effettuati a un soggetto diverso dalla parte contrattuale né in un Paese diverso da quello delle parti contrattuali.

 

A.6 Concorrenti

A.6.1 Concorrenza leale

Per la Società è di primaria importanza che il mercato sia basato su una corretta concorrenza. Pertanto,la Società e i suoi collaboratori sono impegnati all’osservanza delle leggi in materia (in qualsiasi giurisdizione) e a collaborare con le Autorità regolatrici del mercato.

 

A.6.2 Raccolta di informazioni relative alla concorrenza

È vietato ottenere informazioni sulla concorrenza (es. attività, modalità di fabbricazione, tecnologie) con mezzi illeciti o contrari all’etica (es. furto, corruzione, dichiarazioni false, spionaggio elettronico).

 

A.7 Pubblica Amministrazione

Per Pubblica Amministrazione si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgono una “funzione pubblica” o un “pubblico servizio”.

Per “funzione pubblica” si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti alle funzioni legislative, amministrative e giudiziarie.

Per “pubblico servizio” si intendono le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un’Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà di comunicazione, anche in regime di concessione e/o convenzione.

 

A.7.1 Legalità, correttezza e trasparenza nel rapporto con la Pubblica Amministrazione

La Società ispira e adegua la propria condotta al rispetto dell’imparzialità e del buon andamento cui la Pubblica Amministrazione è tenuta.

 

A.7.2 Conflitto di interessi

La Società non potrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione da soggetti terzi quando si possa configurare, anche solo astrattamente, un conflitto d’interesse.

I soggetti terzi che operano per conto della Società hanno l’obbligo di astenersi dall’intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza.

 

A.7.3 Regalie e benefici

La Societàcondanna qualsiasi comportamento, da chiunque per suo conto posto in essere, consistente nel promettere od offrire, direttamente od indirettamente, denaro od altre utilità a rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiani o stranieri, o a loro parenti o affini, da cui possa conseguirne un interesse o vantaggio per la Società, anche solo potenziale, anche qualora tali comportamenti fossero indotti da pressioni indebite dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

Si considerano atti di corruzione i suddetti comportamenti sia se tenuti dagli Organi Sociali o dai dipendenti, sia se realizzati per il tramite di persone che agiscono per conto della Società, quali ad esempio, consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi legati alla Società da rapporti analoghi o equivalenti.

 

A.7.4 Trattativa d’affari

Le persone incaricate dalla Società di seguire una qualsiasi trattativa d’affari, gara, richiesta o rapporto istituzionale con la Pubblica Amministrazione, non devono per nessuna ragione cercare di influenzare impropriamente le decisioni dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

Nel corso di una trattativa d’affari, richiesta o rapporto istituzionale con rappresentanti della Pubblica Amministrazione, non possono essere intraprese, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni:

  • proporre, in nessun modo, opportunità d’impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare, direttamente o indirettamente, i rappresentanti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
  • sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe le parti;
  • compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, a fare, o ad omettere di fare, qualcosa in violazione delle leggi dell’ordinamento cui essi appartengono, anche con la finalità di favorire o danneggiare una parte in un processo;
  • abusare della propria posizione o dei propri poteri per indurre o costringere qualcuno a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altra utilità.

 

A.7.5 Rapporti d’affari

È’ proibito intrattenere rapporti di lavoro con impiegati della Pubblica Amministrazione o assumere ex impiegati della Pubblica Amministrazione, loro parenti o affini, che partecipino o abbiano partecipato personalmente e attivamente a trattative d’affari o avallato richieste effettuate dalla Società alla Pubblica Amministrazione negli ultimi tre anni, salvo adeguata motivazione da parte delle funzioni competenti.

 

A.7.6 Contributi e sovvenzioni

La Società condanna qualsiasi comportamento volto a conseguire, da parte dello Stato, delle Regioni, dell’Unione Europea o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l’ente erogatore.

È proibito distrarre o destinare con tempistiche e/o a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, dalle Regioni, da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea, anche se di modico valore e/o importo.

I soggetti deputati alla gestione delle attività finanziarie, degli investimenti e/o finanziamenti ricevuti dalla Pubblica Amministrazione o da Enti pubblici esteri, dovranno improntare il loro operato a principi di correttezza e trasparenza, osservando, altresì, gli obblighi d’informazione nei confronti degli organi amministrativi e di controllo della Società. A tal fine dovrà rendere disponibile ed accessibile ogni documentazione ed ogni operazione, anche non economica, eseguita nell’ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

 

A.8 Mass-media

A.8.1 Gestione del rapporto

Le informazioni afferenti alla Società e dirette ai mass-media potranno essere divulgate solamente dalle funzioni aziendali a ciò delegate, o con l’autorizzazione di queste.

La comunicazione all’esterno di dati o di informazioni dovrà essere veritiera, trasparente e coerente con le politiche della Società.

Pertanto, i Collaboratori si asterranno da comportamenti e dichiarazioni che possano in alcun modo ledere l’immagine della Società.

 

  1. ETICA NELLA GESTIONE DEGLI AFFARI

B.1 Trattamento delle informazioni

Le informazioni privilegiate vengono comunicate secondo la normativa dalle funzioni a ciò preposte e, comunque, sempre in modo da garantire la correttezza, la chiarezza, la tempestività, la completezza e la parità di accesso al pubblico. Ogni informazione verso l’esterno, anche fornita in occasione di convegni, pubblici interventi, interviste, redazioni di pubblicazioni in genere, deve essere preventivamente autorizzata, in accordo con le procedure aziendali.

Nell’ambito del corretto funzionamento del mercato, è altresì vietato diffondere intenzionalmente notizie false sia all’interno sia all’esterno della Società, concernenti la Società stesso e i suoi Collaboratori.

È anche vietato porre in essere operazioni volte a influenzare i mercati finanziari e, in generale, i valori che possano riguardare gli asset della Società.

 

B.2 Amministrazione societaria

L’Organo Amministrativo, i dirigenti e i dipendenti devono tenere una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della loro funzione, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei soci, del Collegio Sindacale, degli altri organi sociali e delle autorità di vigilanza, nell’esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali. Nei confronti di tali soggetti è garantito un atteggiamento di massima disponibilità e collaborazione.

 

B.2.1 Trasparenza e correttezza delle informazioni

I responsabili della Società, l’Organo amministrativo, i Dirigenti, i Collaboratori ed i Dipendenti della Società sono obbligati a garantire la veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell’attività di propria competenza.

La Societàcondanna qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge e dirette ai soci e al pubblico.

Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopra indicati.

Dovranno altresì evitare situazioni di conflitto d’interesse, anche solo potenziale, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni ad essi delegate.

 

B.2.2 Chiarezza e verità in ogni operazione e transazione

Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile, in conformità con le procedure aziendali. Inoltre:

  • deve essere sempre possibile effettuare controlli sulle caratteristiche delle operazioni effettuate, sulle motivazioni che le hanno determinate, sulle autorizzazioni allo svolgimento, sull’esecuzione delle operazioni medesime;
  • ogni soggetto che effettui operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, appartenenti alla Società, deve agire su specifica autorizzazione e fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo.

 

B.2.3 Antiriciclaggio

Ai dipendenti e ai collaboratori della Società è fatto assoluto divieto di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecita ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, tali da ostacolare l’identificazione della loro provenienza. E’ fatto, altresì, divieto di impiegare in attività economiche o finanziarie i predetti beni.

A tal fine, in via preventiva, devono essere verificate le informazioni disponibili (incluse le informazioni finanziarie) su controparti commerciali, finanziari e fornitori, per appurarne la rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti di affari.

E’ vietato mettere in circolazione banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata false o contraffatte.

La Società si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio. I dipendenti ed i collaboratori della società non devono, in alcun modo ed in alcuna circostanza, ricevere od accettare la promessa di pagamenti in contanti o correre il rischio di essere implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

Inoltre, dipendenti e collaboratori devono, attraverso le UO all’uopo preposte, assicurarsi circa l’affidabilità, l’onorabilità e la professionalità della controparte.

L’utilizzo della cassa è consentito solo per gli acquisti di modico importo necessari allo svolgimento delle attività aziendali.

 

b.2.4 Comportamenti in materia tributaria

Le dichiarazioni, le liquidazioni, nonché ogni altra comunicazione obbligatoria ai fini fiscali devono essere effettuate e presentate nel rispetto dei modi e dei tempi previsti dalle normative vigenti in materia.

É onere della Società e del personale aziendale, nell’ambito delle rispettive mansioni e ruoli, provvedere ad un costante aggiornamento e al recepimento delle novità legislative, della prassi ufficiale nonché delle indicazioni dell’OCSE in materia fiscale per quanto di rilevanza.

Deve essere promossa l’informazione e la formazione interna in materia tributaria e deve essere garantita la più ampia diffusione e conoscenza alle funzioni aziendali competenti delle policy/procedure adottate dalla Società per rispettare i vincoli, gli obblighi e gli adempimenti fiscali in genere nonché a prevenirne la violazione.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di legge tributarie e che siano finalizzati ad evadere i tributi o a conseguire crediti/ritenute d’imposta inesistenti, fittizi o altrimenti indebiti; in particolare è espressamente vietato porre in essere (i) deduzioni di elementi passivi fittizi o inesistenti, (ii) condotte simulate oggettivamente o soggettivamente, (iii) condotte fraudolente idonee ad ostacolare l’attività di accertamento ovvero ad indurre in errore l’Amministrazione Finanziaria, (iv) produrre documenti falsi, fittizi o comunque artefatti.

È fatto divieto di porre in essere comunque condotte dirette a consentire la fruizione di crediti d’imposta indebiti, inesistenti ovvero fittizi; le dichiarazioni, i progetti, i resoconti, nonché ogni ulteriore documentazione utilizzata e finalizzata all’ottenimento di benefici, devono contenere solo informazioni veritiere ed in ogni caso devono rispettare le disposizioni normative.

In particolare, è fatto divieto di produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’ottenimento dei crediti/rimborsi d’imposta (pagamento di fatture, affidamento progetti e/o incarichi, ecc.) devono porre particolare attenzione all’attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati.

È altresì fatto divieto di porre in essere condotte che possano configurare un abuso di diritto in materia tributaria realizzando cioè operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Un esempio concreto potrebbe essere il caso di trasferimento di azioni tra società appartenenti allo stesso gruppo finalizzato ad aggirare le disposizioni in materia di indeducibilità delle minusvalenze per le partecipazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del regime della participation exemption (ex art. 87 del TUIR).

È vietato emettere o utilizzare fatture per operazioni inesistenti.

Il divieto riguarda (i) sia l’inesistenza oggettiva sia quella soggettiva (caso in cui l’emittente la prestazione non è quello reale), (ii) sia l’inesistenza totale sia quella parziale ovvero la c.d. sovrafatturazione.

È fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento finalizzato all’occultamento o alla distruzione, totale o parziale, di documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione sia ai fini fiscali sia ai fini civili.

È vietato alienare simulatamente o compiere atti fraudolenti sugli assets della società, in modo da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva (non si esclude che tale contestazione possa avvenire anche in fase di accertamento dei tributi), al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell’IVA ovvero dei relativi interessi o sanzioni qualora l’ammontare complessivo sia superiore ai cinquanta mila euro.

È vietato indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (ad esempio, durante la procedura di concordato preventivo o altre procedure concorsuali) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

 

B.3 Tutela dei dati personali

E’ considerato “dato personale” qualunque informazione relativa a persona fisica o giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Al fine di garantire la tutela dei dati personali, la Società, attraverso i suoi collaboratori, si impegna a trattare gli stessi nel rispetto delle normative di riferimento ed in particolare secondo i principi di trasparenza, liceità, garanzia di qualità e correttezza dei dati.

La Società garantisce la pertinenza del trattamento dei dati con le finalità dichiarate e perseguite, nel senso che i dati personali non saranno utilizzati per fini secondari senza il consenso dell’interessato.

 

B.4 Sponsorizzazioni e contributi

La Società non eroga contributi diretti o indiretti a partiti politici, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti e si astiene da qualsivoglia pressione impropria(diretta o indiretta) nei confronti di esponenti politici.

La Società può aderire a richieste di contributi provenienti da Enti e Associazioni senza fini di lucro e conregolari statuti ed atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o benefico e che coinvolganoun notevole numero di cittadini e che abbiano un profilo etico specchiato.

Le eventuali attività di sponsorizzazione possono riguardare i temi della ricerca scientifica, delsociale, dell’ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell’arte e sono destinate solo ad eventiche offrano garanzie di qualità.In ogni caso, nella scelta delle proposte a cui aderire, la società è attenta a prevenire e ad evitareogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.

 

  1. INTERLOCUTORI INTERNI DIPENDENTI

C.1 Selezione, valorizzazione e tutela del personale

La Società è pienamente consapevole che le risorse umane costituiscono un indispensabile elemento per l’esistenza, lo sviluppo ed il successo della Società. Pertanto, è impegnato a sviluppare le competenze e stimolare le capacità e le potenzialità dei Dipendenti, affinché trovino piena realizzazione nel raggiungimento degli obiettivi.

La Società offre pari opportunità di lavoro a tutti i Collaboratori sulla base delle specifiche qualifiche professionali e capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione in quanto le funzioni competenti selezionano, assumono e gestiscono i Collaboratori in base a criteri di competenza e di merito.

C.2 Pianificazione degli obiettivi aziendali

La Società si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale gli obiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali dei dirigenti e dei dipendenti, siano focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il suo raggiungimento.

 

C.3 Tutela della dignità morale e dell’integrità fisica

Per la Società l’ambiente di lavoro deve essere adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute personale e privo di pregiudizi, in modo tale che ogni individuo sia trattato con rispetto e tutelato da ogni illecito condizionamento o indebito disagio.

 

C.4 Conflitto di interessi

Tutti i collaboratori devono assicurare che ogni decisone di business sia presa nell’interesse della Società; essi, quindi, devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse, che possa intaccare la loro indipendenza di giudizio e di scelta.

 

C.5 Uso corretto dei beni aziendali

Ciascun collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentare l’utilizzo degli stessi.

A tal fine, ciascun collaboratore ha la responsabilità di custodire e conservare i beni e le risorse della Società che gli sono affidati nell’ambito della sua attività e dovrà utilizzarli in modo proprio e conforme all’interesse sociale, impedendone ogni uso improprio. A titolo esemplificativo, si segnala il divieto di intervenire sul sistema informatico o telematico, alterandone dati, informazioni o programmi.

Inoltre, i dipendenti si impegnano a rispettare le leggi relative alla tutela dei diritti d’autore che proteggono i diritti di proprietà intellettuale.

I software e le banche dati protette da copyright e utilizzate dai dipendenti per le attività della Società non possono essere riprodotte, ad eccezione delle copie effettuate ai fini della funzione di back-up, né possono essere riprodotte ad uso personale del dipendente.

E’ fatto divieto di utilizzare software o banche dati non autorizzati sui computer della Società.

 

C.6 Regalie e benefici

Non è consentito offrire/ricevere direttamente o indirettamente denaro, regali, o benefici di qualsiasi natura a titolo personale a/da dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, enti della Pubblica Amministrazione, Istituzioni Pubbliche o altre Organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi di influenzare l’autonomia di giudizio del destinatario.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti se e solo se conformi alle regole aziendali.

 

C.7Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e divieto di fumo

Tutte le persone del Taranto F.C. 1927 devono contribuire personalmente a promuovere e mantenereun clima di reciproco rispetto nell’ambiente di lavoro, con particolare attenzione alle condizionidi rispetto della sensibilità degli altri.

E’ fatto espresso divieto di: – detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze alcoliche, stupefacenti o di analogo effetto nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro; – fumare nei luoghi di lavoro;

 

  1. NORME DI COMPORTAMENTO NELL’ATTIVITA’ SPORTIVA

La Taranto F.C. 1927 promuove ed assume quale fondamentale criterio di svolgimento dell’attivitàsportiva il Fair Play, vale a dire il gioco leale.

Il rispetto per l’avversario, per le regole e per le istituzioni rappresentano elementi imprescindibilie non ovviabili. La Società rifiuta ogni comportamento che sia contrario allo spirito sportivo o rappresentiespressione di intenti truffaldini.

Tutti coloro che operano per La Taranto F.C. 1927 (calciatori, dirigenti, tesserati, dipendenti, amministratori)devono astenersi dal compiere atti finalizzati ad alterare lo svolgimento o il risultato delle competizioni sportive.

Parimenti,La Taranto F.C. 1927 è impegnato per la lotta al doping ed alla violenza e pretende che lepersone che operano nel suo nome si adoperino affinché tali fenomeni assumano dimensionisempre più contenute.

Le persone del Taranto F.C. 1927 devono astenersi dall’esprime pubblicamente valutazione o giudizilesivi dell’onore e della reputazione di altri soggetti, tesserati e non, delle Autorità, della Societàstessa ovvero di altri enti.

 

D.1 Rapporti con calciatori, tesserati, agenti dei calciatori ed operatoridel settore calcistico

Tutti coloro che operano per la Società devono astenersi dal porre in essere iniziative e comportamenti con altri tesserati ed operatori del settore calcistico o sportivo in violazione delleregole vigenti ovvero in contrasto con i principi del Fair Play.

In particolare,è fatto divieto sottoscrivere accordi e corrispondere compensi per la compravendita dei calciatori in contrasto con le normative in vigore.

I Destinatari debbono astenersi dallo svolgere qualsivoglia attività inerente al tesseramento edalla cessione delle prestazioni sportive di calciatori, allenatori o tecnici se non nell’esclusivo interessedel Taranto F.C. 1927 e comunque nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, giuridichee sportive.

E’ fatto divieto di: – intrattenere relazioni con tesserati, mediatori o agenti di calciatori al fine di concludereaccordi o contratti vietati dalle normative vigenti; – intrattenere rapporti con tesserati inibiti o squalificati ovvero con soggetti chesiano stati radiati o squalificati a vita a fine di concludere qualsivoglia tipo di accordo o contratto; – promettere, corrispondere o ricevere compensi, premi, indennità o regalie nongiustificati o in contrasto con le disposizioni normative vigenti, giuridiche o sportive.

 

D.2 Rapporti con le Istituzioni e le Autorità sportive

Nei rapporti con le Istituzioni e le Autorità sportive, calcistiche e non, nazionali ed internazionali(F.I.F.A., U.E.F.A., F.I.G.C., Lega Calcio, Covisoc, A.I.A., C.O.N.I., nonché con tutte le componentie gli organi di vigilanza e giustizia sportiva) nonché con i loro rappresentanti la Società pretendeche le persone che operano nel suo nome pongano in essere condotte nel rispetto deiprincipi di assoluta lealtà e probità.

Le relazioni con le Istituzioni e le Autorità sportive aventi funzione di gestione e governo delmondo sportivo, nonché con i loro rappresentanti devono, dunque, essere improntate al rispettodelle regole, anche formali, ed avere luogo nelle sedi e nei momenti istituzionali.

Le relazioni sono intrattenute esclusivamente da soggetti incaricati dalla Società, nel pieno rispetto delle norme di legge, di regolamenti sportivi, nonché del cosiddetto fair play.

E’ fatto obbligo per ogni destinatario, nei limiti della propria mansione e del proprio mandato,di rispondere tempestivamente, secondo verità ed in modo esaustivo e completo alle richiesteposte dalle Autorità sportive.

 

D.3 Rapporti con la tifoseria

La Taranto F.C. 1927 si astiene dal contribuire in qualsivoglia modo alla costituzione o mantenimentodi gruppi organizzati e non di tifosi.

La Società promuove l’idea di un tifo leale e responsabile e realizza le condizioni affinchéanche le tifoserie delle altre compagini calcistiche possano sostenere la propria squadra in unclima di serenità di sano rispetto dei principi dello sport; il tutto in conformità a quanto previsto nel proprio Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche e relativi allegati (Regolamento d’uso dello stadio e applicazione dell’istituto del “gradimento”).

 

D.4 Settore Giovanile

La Società presta particolare attenzione al settore giovanile, consapevole che la crescitadei ragazzi rappresenta anche strumento di educazione e di formazione degli stessi, nonché insostituibilerisorsa per la Società.

L’attività calcistica del settore giovanile è organizzata in modo tale da garantire che le strutturesiano idonee alle esigenze dell’età e che gli addetti al settore abbiano idonea professionalità.

In particolare,La Taranto F.C. 1927 richiede a coloro che curano il settore giovanile (dirigenti, allenatori,tecnici, educatori) di svolgere la propria attività con l’obiettivo di educare i ragazzi alla migliorecultura sportiva, caratterizzata dal rispetto delle regole e degli altri, nonché dalla consapevolezzache soltanto il risultato raggiunto nella legalità possa rappresentare il giusto scopo dello sporte della vita.

Gli addetti al settore giovanile devono altresì evitare che vi sia qualsivoglia forma di discriminazione,di abuso ovvero di sfruttamento.

Parimenti devono informare la propria attività a principi educativi, sportivi e non, in modo taleche l’ambiente nel quale operano possa promuovere la crescita individuale di ogni giovane calciatore.

 

D.5 Lotta al doping

Tutti coloro che operano per la Società devono rispettare scrupolosamente le norme dettate in materia di lotta al doping,di salvaguardia della salute fisica e mentale del calciatore, nonché del corretto e leale svolgimentodelle competizioni sportive.

E’ fatto obbligo altresì di portare a conoscenza dell’organo dirigente eventuali situazioni conosciuteche possano rappresentare violazione delle regole nella lotta al doping.

 

D.6 Divieto di scommesse

Tutti coloro che operano per la Società devono astenersi dall’effettuare o anche soltantoagevolare, direttamente o per interposta persona, scommesse che abbiano ad oggetto i risultati

relativi a competizioni ufficiali alle quali la Società prende parte e comunque organizzate dallaF.I.G.C., dalla U.E.F.A. ovvero dalla F.I.F.A.

 

  1. SISTEMA DISCIPLINARE

I principi espressi nel presente Codice Etico sono parte integrante delle condizioni che regolano

i rapporti di lavoro interni alla società.

Eventuali violazioni daranno luogo all’applicazione di sanzioni in conformità al sistema disciplinareaziendale attualmente vigente nonché al sistema disciplinare previsto dal Modello di Organizzazione.

Il mancato rispetto dei precetti contenuti nel presente Codice Etico potrà comportare la risoluzionedel rapporto di lavoro con i dipendenti, i calciatori, gli allenatori, i tesserati, i dirigenti, gliamministratori, i collaboratori ed i fornitori.

L’osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte integrante delle obbligazionicontrattuali di tutte le persone della Società ai sensi e per gli effetti della legge applicabile.

La violazione dei principi e dei contenuti del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioniprimarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge anchein ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e comportare il risarcimento dei dannidalla stessa derivanti.

 

  1. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE e MODALITA’ DI CONTROLLO

Tutti i Destinatari del Codice Etico sono tenuti a segnalare tempestivamente all’Organo Dirigenteed all’Organismo di Vigilanza della Società ogni comportamento contrario a quanto previstodal codice stesso, dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, dalle norme di Legge edalle procedure interne.

Coloro che effettueranno la segnalazione sono garantiti contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

E’ inoltre garantita l’assoluta riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi dilegge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e o in malafede.

Gli organi societari e i dirigenti hanno inoltre il dovere di fornire per primi l’esempio di coerenza tra i principi del Codice e i comportamenti quotidiani.

L’ente deputato a vigilare sull’applicazione del Codice è l’Organismo di Vigilanza, istituito in conformità al Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 e norme collegate, che si coordina opportunamente con gli organi e le funzioni competenti per la corretta attuazione e l’adeguato controllo dei Principi del Codice Etico.