

GIUDICE SPORTIVO XI GIORNATA
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società ALESSANDRIA, AUDACE CERIGNOLA, CROTONE, FERALPISALO’, LECCO, PERGOLETTESE, PESCARA, REGGIANA, POTENZA e TARANTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenza dannose;
– ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre Società o di altri Destinatari,
ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione,
contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 300 TARANTO per avere i suoi sostenitori presenti nella Curva Nord superiore intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine al 35° minuto del primo tempo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
AMMONIZIONE (III INFR)
LABRIOLA VALERIO (TARANTO)
AMMONIZIONE (I INFR)
DIABY ABOUBAKAR (TARANTO)
Ufficio Stampa e Comunicazione Taranto Football Club 1927